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Infine, conformemente all’ articolo 104, paragrafo 6, il Consiglio UE, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e tenuto conto delle eventuali osservazioni da parte dello Stato membro interessato, decide, dopo una valutazione complessiva, se esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro.
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Finalmente, de conformidad con el apartado 6 del artículo 104, el Consejo de la UE, por mayoría cualificada y sobre la base de una recomendación de la Comisión, considerando las posibles observaciones que formule el Estado miembro de que se trate, y tras una valoración global, decidirá si existe un déficit excesivo en un Estado miembro.
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Ultimo aggiornamento: 2012-03-19 |
traductor italiano en Espaol TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
ATTO DI CITAZIONE
Per: La Sig.ra Henriquez Ayala Lourdes Yvelisse, nata a San Cristobal (Repubblica Dominicana) il 09.09.1966 e residente in Lecce alla Via Sindaco Marangio n. 7 – c.f. HNRLDS66P49Z505S – in qualità di amministratore di sostegno - giusta provvedimento di nomina del Tribunale di Lecce del 08.11.2007 – della figlia Henriquez Eliana Gisvel, nata a San Cristobal (Repubblica Dominicana) il 30.05.1989 e residente in Lecce alla Via Sindaco Marangio n.7, elettivamente domiciliata in Lecce in Viale Grassi n. 4/C, presso e nello studio dell’Avv. Giuseppe A. Marasco, che la rappresenta e difende giusta autorizzazione dell’Ill.mo Giudice Tutelare del Tribunale di Lecce, nonché procura a margine del presente atto, fax. 0832.220435, mail giuseppemarasco79@libero.it;
Contro: Compagnia Aerea Air Europa con sede legale in Spagna – Centro Empresarial Globalia Ctra. Arenal Llucmajor Km. 21,5 Poligono Industrial Son Noguera, Mallorca Illes Belears
*** *** ***
1) In data 08.11.2007, il Tribunale di Lecce nominava la Sig.ra Henriquez Ayala Lourdes Yvelisse amministratore di sostegno della Henriquez Eliana Gisvel, poiché quest’ultima è affetta da gravissime patologie. In particolare alla ragazza è stata diagnosticata un’ “insufficienza mentale di grado medio – alto, sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali, nonchè corioretinite miopica peripapillare ed incontinenza sfinterica.”
Eliana Gisvel presenta, peraltro, “importanti deficit di ragionamento, scarsa capacità di critica e valutazione di situazioni, forte instabilità psicomotoria e turbe adattative; risulta, altresì, priva del concetto di quantità, di quello del danaro e dell’orologio di cui sconosce l’utilizzo ed è scarsamente orientata negli spostamenti.” Tanto veniva certificato, in data 26.07.2006, dalla Dott.ssa Rosaria Raspanti – psicologa e psicoterapeuta dell’A.U.S.L. CE 2.
In data 20.04.2007 dal dirigente Medico del servizio riabilitativo di neuropsichiatria infantile della A.U.S.L. LE1 e, successivamente in data 19.01.2008 dal Dott. Gianfranco Antonucci del dipartimento di salute mentale, centro di psichiatria e psicoterapia dell’infanzia ed adolescenza dell’A.U.S.L. LE 1 come da documentazione che si esibisce (all.1).
2) La condizione psico – fisica particolarmente compromessa della Henriquez Eliana Gisvel veniva rappresentata dall’istante alla Compagnia Aerea Air Europa con sede legale in Spagna – Centro Empresarial Globalia Ctra. Arenal Llucmajor Km. 21,5 Poligono Industrial Son Noguera, Mallorca Illes Belears – tramite il personale addetto dell’Agenzia Euro Study Travel con sede in Napoli alla Via Mezzocannone n.47.
La detta agenzia provvedeva non solo ad effettuare la prenotazione del biglietto aereo a nome della Eliana Gisvel, all’epoca dei fatti minore di età, sulla tratta Santo Domingo – Roma per il giorno 21.09.2006; ma forniva garanzie ed ampie rassicurazioni all’istante sul fatto che la figlia sarebbe stata assistita ed accompagnata a Roma da personale specializzato della Compagnia aerea, proprio a causa delle sue condizioni di salute.
3) In virtù della segnalazione effettuata dall’istante, prima della partenza la Eliana Gisvel veniva presa in consegna da uno stewart della Compagnia Air Europa Santo Domingo – Roma il cui nome veniva indicato nella dichiarazione di responsabilità della medesima compagnia aerea che veniva fatta sottoscrivere, unitamente ad un’ulteriore dichiarazione di esonero di responsabilità della Air Europa per l’ipotesi di complicanze che si sarebbero potute verificare a carico della Eliana Gisvel. Ciò in quanto era stata ben illustrata la gravità della situazione dell’allora minore Eliana Gisvel.
4) Di fatto, tutte le garanzie fornite si infrangevano miseramente dinanzi alla negligenza ed incompetenza del fantomatico “personale specializzato” della Compagnia Aerea prescelta per il volo che avrebbe dovuto accompagnare Eliana Gisvel, atteso che la stessa veniva completamente abbandonata sull’aereo in occasione di uno scalo tecnico presso l’Aereoporto di Madrid.
5) Rimasta priva di assistenza e di controllo, lasciata assolutamente sola, dopo aver trascorso molto tempo sull’aereomobile fermo senza che nessuno del personale della compagnia incaricata si interessasse alle sue sorti, Eliana Gisvel, spaventata per essere rimasta sola, decideva di scendere dall’aereo.
Di fatto, l’allora minore si smarriva letteralmente nell’aereoporto madrileno, mentre, dopo aver provveduto a spostare tutti gli altri passeggeri su un altro aeromobile, il volo Santo Domingo – Roma ripartiva per la sua destinazione.
6) L’istante, non rinvenendo la figlia tra i passeggeri sbarcati all’aereoporto di Fiumicino dove la attendeva, si attivava immediatamente tentando di reperire il centro di assistenza clienti della Air Europa.
Rivelatesi vane le dette ricerche, l’istante si portava quindi presso il posto di Polizia Aeroportuale ed ivi forniva tutti gli elementi utili al ritrovamento della figlia Gisvel. Tutto ciò avveniva alla presenza dell’Ispettore Andrea Bianconi il quale, compresa la gravità della situazione, si attivava immediatamente per contattare i colleghi spagnoli.
7) Verso le ore 22,00, dopo che un agente della Polizia spagnola aveva rintracciato Eliana Gisvel seduta su una panca dell’aereoporto madrileno, la Sig.ra Henriquez veniva contattata telefonicamente da un hostess della Air Europa di nome Monica la quale richiedeva all’istante un’autorizzazione da inviare a mezzo fax al fine di permettere alla figlia di essere accompagnata in albergo per trascorrervi la notte e di ripartire con un altro volo.
8) In compagnia di una hostess della Compagnia Alitalia, Eliana Gisvel giungeva all’Aereoporto di Fiumicino nella mattinata del giorno 23.09.2006.
*** *** ***
Dalla narrativa innanzi esposta è palese la responsabilità della compagnia aerea Air Europa nella causazione dello spiacevole episodio verificatosi ai danni di un soggetto, quale la Eliana Gisvel, le cui condizioni psico – fisiche, assolutamente compromesse, erano ben note al personale addetto della Compagnia il cui regolamento interno contempla al punto 2 l’ipotesi di assistenza speciale per “ minori non accompagnati, passeggeri handicappati, donne incinte, persone malate o altre persone che possano richiedere assistenza”.
Che la Eliana Gisvel fosse un soggetto minore di età all’epoca dei fatti e comunque persona bisognosa di costante assistenza è circostanza incontestabile.
Peraltro, gli importanti deficit psico – fisici che affliggevano la figlia dell’istante determinandone, tra le altre, una ridotta mobilità, erano stati illustrati minuziosamente dalla Sig.ra Henriquez al personale addetto della Compagnia convenuta, tanto da richiedere l’assistenza continua del personale di volo durante il viaggio e al momento dello scalo. Tale situazione, inoltre, a causa della gravità dello stato di salute di Eliana Gisvel, è accertabile anche alla vista di una persona non esperta!
In assoluto dispregio degli accordi intercorsi con l’istante, invece, nonché delle disposizioni costituenti il regolamento interno della compagnia, la ragazza veniva lasciata in balia di se stessa, in uno stato di pericolo particolarmente grave per l’incolumità di un soggetto assolutamente incapace di provvedere a se stessa, anche in considerazione del particolare contesto in cui quel soggetto si è venuto a trovare: un aeromobile - e dunque una realtà ben differente da quella costituente il suo habitat naturale - contenente persone del tutto sconosciute al pari degli innumerevoli passeggeri in transito nell’aereoporto madrileno che di certo non sono stati minimamente colpiti dalla presenza su una panca di una povera ragazza dimenticata come un pacco postale incustodito.
La significativa omissione in cui è incorsa la compagnia aerea convenuta, contrastante con il dovere giuridico di custodia e di cura di un soggetto minore ed incapace, non può essere messa in dubbio ed è stata di tale rilevanza da determinare un importante aggravio dello stato di salute della Eliana Gisvel così come certificato dal C.T.P. dott. Giovanni Fiorentino.
La condotta assolutamente censurabile tenuta dalla compagnia aerea convenuta ha determinato a carico della figlia dell’istante un gravissimo danno, quantificabile con una percentuale dell’ 8-10 %.
L’invito al risarcimento di tutti i danni prodotti veniva inviato con racc. a.r. n. 129554691635 del 10.10.2006, n. 128061285349 del 03.01.2007 e n. 12957098784-1 del 15.03.2007 senza sortire alcun esito positivo.
Tutto ciò premesso, l’istante per come domiciliata, difesa ed assistita
CITA
La Compagnia Aerea Air Europa con sede legale in Spagna – Centro Empresarial Globalia Ctra. Arenal Llucmajor Km. 21,5 Poligono Industrial Son Noguera, Mallorca Illes Belears a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce – Giudice designando – all’udienza del _____________ - ore e locali di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell’udienza innanzi indicata e a comparire alla stessa udienza dinnanzi al Giudice designato, con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui all’art. 167 c.p.c., per sentir accogliere le seguenti conclusioni e richieste:
A) dare atto che l’incidente occorso si è verificato per l’esclusiva responsabilità della Società odierna convenuta;
B) dare atto che dare atto che in occasione del suddetto avvenimento la Signora Henriquez Eliana Gisvel ha subito danni complessivamente ammontanti ad €. _______________;
C) conseguentemente condannare la Società odierna convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire la signora Henriquez eliana Gisvel di tali danni, nella misura suindicata o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, eventualmente anche attraverso C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all’ effettivo soddisfo;
D) condannare la Società odierna convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese diritti e onorari relativi al presente giudizio.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sulle posizioni sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) della narrativa che precede, che qui si abbiano per integralmente trascritte premesso “se vero che”; si indica sin da ora quale teste da escutere il Signor Giuseppe del Duca, da Napoli, l’Ispettore della Polizia di Stato Andrea Bianconi, da Roma, Signor Tornatore Maurizio, da Napoli, Coppola Lucio da Napoli, dott. Giovanni Fiorentino da Torino, con riserva di meglio precisare e di integrare la lista nel termine che sarà assegnato. In caso di contestazione sul quantum, si chiede ammettersi C.T.U. al fine di quantificare i danni subiti.
Si produce:
1.
A norma dell’ art. 14, 2° comma, del D.P.R. n° 115/2002 e al fine della determinazione dell’ importo del contributo unificato di cui all’art. 13 del citato D.P.R., il sottoscritto procuratore dichiara che è l’istante è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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ATTO DI CITAZIONE
Per: La Sig.ra Henriquez Ayala Lourdes Yvelisse, nata a San Cristobal (Repubblica Dominicana) il 09.09.1966 e residente in Lecce alla Via Sindaco Marangio n. 7 – c.f. HNRLDS66P49Z505S – in qualità di amministratore di sostegno - giusta provvedimento di nomina del Tribunale di Lecce del 08.11.2007 – della figlia Henriquez Eliana Gisvel, nata a San Cristobal (Repubblica Dominicana) il 30.05.1989 e residente in Lecce alla Via Sindaco Marangio n.7, elettivamente domiciliata in Lecce in Viale Grassi n. 4/C, presso e nello studio dell’Avv. Giuseppe A. Marasco, che la rappresenta e difende giusta autorizzazione dell’Ill.mo Giudice Tutelare del Tribunale di Lecce, nonché procura a margine del presente atto, fax. 0832.220435, mail giuseppemarasco79@libero.it;
Contro: Compagnia Aerea Air Europa con sede legale in Spagna – Centro Empresarial Globalia Ctra. Arenal Llucmajor Km. 21,5 Poligono Industrial Son Noguera, Mallorca Illes Belears
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1) In data 08.11.2007, il Tribunale di Lecce nominava la Sig.ra Henriquez Ayala Lourdes Yvelisse amministratore di sostegno della Henriquez Eliana Gisvel, poiché quest’ultima è affetta da gravissime patologie. In particolare alla ragazza è stata diagnosticata un’ “insufficienza mentale di grado medio – alto, sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali, nonchè corioretinite miopica peripapillare ed incontinenza sfinterica.”
Eliana Gisvel presenta, peraltro, “importanti deficit di ragionamento, scarsa capacità di critica e valutazione di situazioni, forte instabilità psicomotoria e turbe adattative; risulta, altresì, priva del concetto di quantità, di quello del danaro e dell’orologio di cui sconosce l’utilizzo ed è scarsamente orientata negli spostamenti.” Tanto veniva certificato, in data 26.07.2006, dalla Dott.ssa Rosaria Raspanti – psicologa e psicoterapeuta dell’A.U.S.L. CE 2.
In data 20.04.2007 dal dirigente Medico del servizio riabilitativo di neuropsichiatria infantile della A.U.S.L. LE1 e, successivamente in data 19.01.2008 dal Dott. Gianfranco Antonucci del dipartimento di salute mentale, centro di psichiatria e psicoterapia dell’infanzia ed adolescenza dell’A.U.S.L. LE 1 come da documentazione che si esibisce (all.1).
2) La condizione psico – fisica particolarmente compromessa della Henriquez Eliana Gisvel veniva rappresentata dall’istante alla Compagnia Aerea Air Europa con sede legale in Spagna – Centro Empresarial Globalia Ctra. Arenal Llucmajor Km. 21,5 Poligono Industrial Son Noguera, Mallorca Illes Belears – tramite il personale addetto dell’Agenzia Euro Study Travel con sede in Napoli alla Via Mezzocannone n.47.
La detta agenzia provvedeva non solo ad effettuare la prenotazione del biglietto aereo a nome della Eliana Gisvel, all’epoca dei fatti minore di età, sulla tratta Santo Domingo – Roma per il giorno 21.09.2006; ma forniva garanzie ed ampie rassicurazioni all’istante sul fatto che la figlia sarebbe stata assistita ed accompagnata a Roma da personale specializzato della Compagnia aerea, proprio a causa delle sue condizioni di salute.
3) In virtù della segnalazione effettuata dall’istante, prima della partenza la Eliana Gisvel veniva presa in consegna da uno stewart della Compagnia Air Europa Santo Domingo – Roma il cui nome veniva indicato nella dichiarazione di responsabilità della medesima compagnia aerea che veniva fatta sottoscrivere, unitamente ad un’ulteriore dichiarazione di esonero di responsabilità della Air Europa per l’ipotesi di complicanze che si sarebbero potute verificare a carico della Eliana Gisvel. Ciò in quanto era stata ben illustrata la gravità della situazione dell’allora minore Eliana Gisvel.
4) Di fatto, tutte le garanzie fornite si infrangevano miseramente dinanzi alla negligenza ed incompetenza del fantomatico “personale specializzato” della Compagnia Aerea prescelta per il volo che avrebbe dovuto accompagnare Eliana Gisvel, atteso che la stessa veniva completamente abbandonata sull’aereo in occasione di uno scalo tecnico presso l’Aereoporto di Madrid.
5) Rimasta priva di assistenza e di controllo, lasciata assolutamente sola, dopo aver trascorso molto tempo sull’aereomobile fermo senza che nessuno del personale della compagnia incaricata si interessasse alle sue sorti, Eliana Gisvel, spaventata per essere rimasta sola, decideva di scendere dall’aereo.
Di fatto, l’allora minore si smarriva letteralmente nell’aereoporto madrileno, mentre, dopo aver provveduto a spostare tutti gli altri passeggeri su un altro aeromobile, il volo Santo Domingo – Roma ripartiva per la sua destinazione.
6) L’istante, non rinvenendo la figlia tra i passeggeri sbarcati all’aereoporto di Fiumicino dove la attendeva, si attivava immediatamente tentando di reperire il centro di assistenza clienti della Air Europa.
Rivelatesi vane le dette ricerche, l’istante si portava quindi presso il posto di Polizia Aeroportuale ed ivi forniva tutti gli elementi utili al ritrovamento della figlia Gisvel. Tutto ciò avveniva alla presenza dell’Ispettore Andrea Bianconi il quale, compresa la gravità della situazione, si attivava immediatamente per contattare i colleghi spagnoli.
7) Verso le ore 22,00, dopo che un agente della Polizia spagnola aveva rintracciato Eliana Gisvel seduta su una panca dell’aereoporto madrileno, la Sig.ra Henriquez veniva contattata telefonicamente da un hostess della Air Europa di nome Monica la quale richiedeva all’istante un’autorizzazione da inviare a mezzo fax al fine di permettere alla figlia di essere accompagnata in albergo per trascorrervi la notte e di ripartire con un altro volo.
8) In compagnia di una hostess della Compagnia Alitalia, Eliana Gisvel giungeva all’Aereoporto di Fiumicino nella mattinata del giorno 23.09.2006.
*** *** ***
Dalla narrativa innanzi esposta è palese la responsabilità della compagnia aerea Air Europa nella causazione dello spiacevole episodio verificatosi ai danni di un soggetto, quale la Eliana Gisvel, le cui condizioni psico – fisiche, assolutamente compromesse, erano ben note al personale addetto della Compagnia il cui regolamento interno contempla al punto 2 l’ipotesi di assistenza speciale per “ minori non accompagnati, passeggeri handicappati, donne incinte, persone malate o altre persone che possano richiedere assistenza”.
Che la Eliana Gisvel fosse un soggetto minore di età all’epoca dei fatti e comunque persona bisognosa di costante assistenza è circostanza incontestabile.
Peraltro, gli importanti deficit psico – fisici che affliggevano la figlia dell’istante determinandone, tra le altre, una ridotta mobilità, erano stati illustrati minuziosamente dalla Sig.ra Henriquez al personale addetto della Compagnia convenuta, tanto da richiedere l’assistenza continua del personale di volo durante il viaggio e al momento dello scalo. Tale situazione, inoltre, a causa della gravità dello stato di salute di Eliana Gisvel, è accertabile anche alla vista di una persona non esperta!
In assoluto dispregio degli accordi intercorsi con l’istante, invece, nonché delle disposizioni costituenti il regolamento interno della compagnia, la ragazza veniva lasciata in balia di se stessa, in uno stato di pericolo particolarmente grave per l’incolumità di un soggetto assolutamente incapace di provvedere a se stessa, anche in considerazione del particolare contesto in cui quel soggetto si è venuto a trovare: un aeromobile - e dunque una realtà ben differente da quella costituente il suo habitat naturale - contenente persone del tutto sconosciute al pari degli innumerevoli passeggeri in transito nell’aereoporto madrileno che di certo non sono stati minimamente colpiti dalla presenza su una panca di una povera ragazza dimenticata come un pacco postale incustodito.
La significativa omissione in cui è incorsa la compagnia aerea convenuta, contrastante con il dovere giuridico di custodia e di cura di un soggetto minore ed incapace, non può essere messa in dubbio ed è stata di tale rilevanza da determinare un importante aggravio dello stato di salute della Eliana Gisvel così come certificato dal C.T.P. dott. Giovanni Fiorentino.
La condotta assolutamente censurabile tenuta dalla compagnia aerea convenuta ha determinato a carico della figlia dell’istante un gravissimo danno, quantificabile con una percentuale dell’ 8-10 %.
L’invito al risarcimento di tutti i danni prodotti veniva inviato con racc. a.r. n. 129554691635 del 10.10.2006, n. 128061285349 del 03.01.2007 e n. 12957098784-1 del 15.03.2007 senza sortire alcun esito positivo.
Tutto ciò premesso, l’istante per come domiciliata, difesa ed assistita
CITA
La Compagnia Aerea Air Europa con sede legale in Spagna – Centro Empresarial Globalia Ctra. Arenal Llucmajor Km. 21,5 Poligono Industrial Son Noguera, Mallorca Illes Belears a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce – Giudice designando – all’udienza del _____________ - ore e locali di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell’udienza innanzi indicata e a comparire alla stessa udienza dinnanzi al Giudice designato, con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui all’art. 167 c.p.c., per sentir accogliere le seguenti conclusioni e richieste:
A) dare atto che l’incidente occorso si è verificato per l’esclusiva responsabilità della Società odierna convenuta;
B) dare atto che dare atto che in occasione del suddetto avvenimento la Signora Henriquez Eliana Gisvel ha subito danni complessivamente ammontanti ad €. _______________;
C) conseguentemente condannare la Società odierna convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire la signora Henriquez eliana Gisvel di tali danni, nella misura suindicata o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, eventualmente anche attraverso C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all’ effettivo soddisfo;
D) condannare la Società odierna convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese diritti e onorari relativi al presente giudizio.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sulle posizioni sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) della narrativa che precede, che qui si abbiano per integralmente trascritte premesso “se vero che”; si indica sin da ora quale teste da escutere il Signor Giuseppe del Duca, da Napoli, l’Ispettore della Polizia di Stato Andrea Bianconi, da Roma, Signor Tornatore Maurizio, da Napoli, Coppola Lucio da Napoli, dott. Giovanni Fiorentino da Torino, con riserva di meglio precisare e di integrare la lista nel termine che sarà assegnato. In caso di contestazione sul quantum, si chiede ammettersi C.T.U. al fine di quantificare i danni subiti.
Si produce:
1.
A norma dell’ art. 14, 2° comma, del D.P.R. n° 115/2002 e al fine della determinazione dell’ importo del contributo unificato di cui all’art. 13 del citato D.P.R., il sottoscritto procuratore dichiara che è l’istante è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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Ultimo aggiornamento: 2010-05-23 |
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