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in queste occasioni, elementi di risposta sono stati trasmessi alla commissione in via informale anche dal dipartimento del tesoro italiano.
in queste occasioni, elementi di risposta sono stati trasmessi alla commissione in via informale anche dal dipartimento del tesoro italiano.
i servizi della commissione, dopo aver esaminato questa risposta, hanno chiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane con lettera in data 2 maggio 2003.
i servizi della commissione, dopo aver esaminato questa risposta, hanno chiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane con lettera in data 2 maggio 2003.
con lettera del 30 aprile 2004 i servizi della commissione, non avendo ricevuto alcuna risposta alla loro richiesta di informazioni del 20 gennaio 2004, hanno inviato un sollecito alle autorità italiane.
con lettera del 30 aprile 2004 i servizi della commissione, non avendo ricevuto alcuna risposta alla loro richiesta di informazioni del 20 gennaio 2004, hanno inviato un sollecito alle autorità italiane.
in questa risposta, le autorità italiane annunciavano il ritiro dell'articolo 111 dalla legge regionale in oggetto e chiedevano alla commissione di adottare una decisione distinta per alcuni articoli della stessa.
in questa risposta, le autorità italiane annunciavano il ritiro dell'articolo 111 dalla legge regionale in oggetto e chiedevano alla commissione di adottare una decisione distinta per alcuni articoli della stessa.
la presente decisione non pregiudica eventuali azioni della commissione concernenti la risposta incompleta dell'italia all'ingiunzione di fornire informazioni del 10.12.2004.
la presente decisione non pregiudica eventuali azioni della commissione concernenti la risposta incompleta dell'italia all'ingiunzione di fornire informazioni del 10.12.2004.
(2) la commissione ha chiesto informazioni supplementari mediante lettera datata 5.2.2004, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera in data 29.3.2004, protocollata il 31.3.2004, avendo ottenuto una proroga del termine previsto a tale scopo.
(2) la commissione ha chiesto informazioni supplementari mediante lettera datata 5.2.2004, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera in data 29.3.2004, protocollata il 31.3.2004, avendo ottenuto una proroga del termine previsto a tale scopo.