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[1]
ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva del consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], il consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della commissione, può autorizzare uno stato membro ad introdurre o prorogare misure particolari di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.