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Tedesco

nämlich nur deklaratorische wirkung und beweisfunktion haben.

Italiano

un valore dichiarativo e probatorio.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
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Tedesco

die aufenthaltserlaubnis hat für die anerkennung des aufenthaltsrechts nur eine deklaratorische bedeutung und beweisfunktion.

Italiano

gli stati membri hanno sempre la possibilità di disporre, in singoli casi ed in presenza di una giustificazione appropriata, restrizioni alla presenza dell'emigrante turco nel territorio dello stato membro ospitante nei casi in cui, in considerazione della sua condotta individuale, questi costituisca un pericolo reale e grave per l'ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubblica.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
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Tedesco

unterlagen, die lediglich eine beweisfunktion haben und für das verständnis von gegenstand und grund des antrags nicht unerlässlich sind, sind kein integrierender bestandteil

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documenti che svolgano esclusivamente una funzione probatoria e non siano indispensabili alla comprensione dell’oggetto e della causa della domanda non

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
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unterlagen, die lediglich eine beweisfunktion haben und für das verständnis von gegenstand und grund des antrags nicht unerlässlich sind, sind kein integrierender bestandteil des verfahrenseinleitenden schriftstücks im sinne der verordnung nr. 1348/2000.

Italiano

documenti che svolgano esclusivamente una funzione probatoria e non siano indispensabili alla comprensione dell’oggetto e della causa della domanda non costituiscono parte integrante della domanda giudiziale ai sensi del regolamento n. 1348/2000.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
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unterlagen hingegen, die lediglich eine vom gegenstand der zustellung selbst zu unterscheidende beweisfunktion haben und die insofern nicht ihrem wesen nach mit der klageschrift zusammenhängen, als sie für das verständnis des gegenstands und des grundes der klage nicht unerlässlich sind, sind kein integrierender bestandteil des verfahrenseinleitenden schriftstücks im sinne dieser vorschrift.

Italiano

per contro, documenti giustificativi che assolvano esclusivamente una funzione probatoria, distinta dall’oggetto della notificazione o della comunicazione stessa, e non siano intrinsecamente connessi all’atto di ricorso, nei limiti in cui non sono indispensabili per comprendere l’oggetto e la causa del ricorso proposto, non costituiscono parte integrante della domanda giudiziale ai sensi di tale disposizione.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
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1 der verordnung (eg) nr. 1348/2000 des rates vom 29. mai 2000 über die zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher schriftstücke in zivil- oder handelssachen in den mitgliedstaaten ist dahin auszulegen, dass der empfänger eines zuzustellenden verfahrenseinleitenden schriftstücks nicht berechtigt ist, dessen annahme zu verweigern, sofern es diesen empfänger in die lage versetzt, im rahmen eines gerichtlichen verfahrens im Übermittlungsmitgliedstaat seine rechte geltend zu machen, wenn diesem schriftstück anlagen beigefügt sind, die aus beweisunterlagen bestehen, die nicht in der sprache des empfangsmitgliedstaats oder einer sprache des Übermittlungsmitgliedstaats, die der empfänger versteht, abgefasst sind, aber lediglich beweisfunktion haben und für das verständnis von gegenstand und grund des antrags nicht unerlässlich sind.

Italiano

1, del regolamento (ce) del consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, deve essere interpretato nel senso che il destinatario di una domanda giudiziale oggetto di notifica o di comunicazione non è legittimato a rifiutare la ricezione di tale atto, nei limiti in cui esso ponga il destinatario in grado di far valere i propri diritti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nello stato mittente, qualora il detto atto sia accompagnato da allegati costituiti da documenti giustificativi che non sono redatti nella lingua dello stato membro richiesto o in una lingua dello stato membro mittente compresa dal destinatario, ma che hanno esclusivamente una funzione probatoria e non sono indispensabili per comprendere l’oggetto e la causa della domanda.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
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